Comune, San Giorgio di Nogaro

Viabilità stradale: “Chiarimenti e specifiche sui 4 nuovi dossi realizzati sulle strade secondarie”

dossi

Possiamo dirlo, nel mese di agosto la questione che ha sollevato più commenti, critiche, complimenti, e che ha generato un interessante dibattito nel nostro Comune è certamente quella dei dossi da poco realizzati in alcune vie del nostro paese.

I dossi realizzati ad oggi (con costi molto contenuti) sono in totale quattro :

– via Giovanni da Udine (fronte scuole Medie)

– via Zorutti (fronte ASP Giovanni Chiabà)

– via Giulia (fronte parcheggio Villaggio Giuliano)

– via Famula (Fronte Canoa San Giorgio)

La volontà tecnico/politica è stata quella di incidere in maniera importante sulle velocità elevate di transito degli automezzi in alcune vie del nostro Comune. Inoltre le strade sulle quale sono stati realizzati i dossi erano state segnalate e richieste da tempo da alcuni cittadini.

Quindi? nessuna tragedia, si tratta semplicemente di moderare la velocità in corrispondenza dei dossi!

Come supporto tecnico/giuridico riporto qui di seguito la relazione del Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni (San Giorgio N. – Torviscosa) Dott. Donatello Ghezzo: 

Premessa
Ciò che si è realizzato su alcune strade comunali non ha nulla a che vedere con la segnaletica ed in particolare con la segnaletica complementare rappresenta dai dossi artificiali di cui all’ art.179del regolamento di esecuzione al codice della strada.
Sulla scorta di un’interpretazione condivisa, laddove l’opera realizzata per ridurre la velocità non risponda alle caratteristiche di cui a predetto art. 179 (si veda fig. II.474) – si tratta in pratica dei dossi lunghi 60-120 cm a alti 3-7 cm normalmente costituiti da moduli infissi al suolo (in disuso) – non si è in presenza di mezzi di segnaletica accessoria, ma, piuttosto, di vere e proprie caratteristiche costruttive (in questo caso plano altimetriche) della strada, al pari di un muretto che la interclude, di una curva o di una aiuola spartitraffico.
Questa interpretazione è stata condivisa anche del Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con la nota prot. 2867/2001, che, con specifico riferimento agli attraversamenti pedonali rialzati – ma le considerazioni possono essere estese alle aree stradali rialzate in genere – ha ritenuto che questi manufatti “non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell’articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità. Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso ente può e deve valutare”.

Inquadramento giuridico
Le conseguenze di suddetta interpretazione è che le aree stradali rialzata non sono normate dal codice della strada e non hanno una disciplina giuridica loro propria. Per la loro realizzazione occorre rifarsi alle specifiche di tecnica costruttiva piuttosto che a norme giuridiche. Mancano al momento specifiche tecniche italiane. Ci si rifà dunque a specifiche tecniche elaborate in altri paesi (Francia, Stati Uniti, Canada). A tal proposito merita leggere le Linee guida elaborate dalla Regione Piemonte.
Ad ogni modo, i dati salienti sono una sufficiente lunghezza della piattaforma (almeno 4 metri) in modo tale che l’autoveicolo non sia già sceso con le ruote anteriori quando sta salendo con quelle posteriori, ed una pendenza delle rampe non superiore al 10%

Il nostro caso
Sulla scorta di queste indicazioni, considerata la tipologia delle strade interessate e l’ubicazione delle aree rialzate, ossia strade comunali di viabilità secondaria in contesti residenziali o in presenza di scuole, per rendere effettiva la riduzione di velocità si sono realizzate aree stradali rialzate lunghe 4 metri, alte 12 cm e con rampe di raccordo di 1,20 metro (ossia a pendenza del 10%). Tutte le variazioni plano altimetriche sono preavvisate dal’apposita segnaletica di pericolo. Inoltre nei tratti interessati è imposto il limite (massimo!) di velocità di 30 km/h. Le aree in questione sono state rese maggiormente visibili con apposita segnaletica orizzontale e colorazione.

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